L’Associazione culturale, ambientale e scientifica denominata R.A.R.E., senza fini di lucro, è retta e disciplinata dal seguente

statuto

Art.1

E’ costituita l’Associazione “Razze Autoctone a Rischio di Estinzione”, di seguito denominata “RARE” per la tutela, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle razze-popolazioni animali autoctone di interesse zootecnico in pericolo di estinzione.

Art.2

L’Associazione RARE ha sede presso il domicilio del presidente in carica.

Art.3

L’Associazione non ha scopo di lucro e ha carattere culturale, ambientalista e scientifico; persegue i seguenti scopi:

  1. coordinare e promuovere iniziative e attività finalizzate alla conservazione delle razze e razze-popolazioni autoctone italiane di animali di interesse zootecnico a rischio di estinzione;
  2. valorizzare il ruolo scientifico, culturale, sociale ed ambientale delle razze autoctone italiane a rischio di estinzione;
  3. promuovere l’associazionismo tra allevatori italiani di razze autoctone minacciate di estinzione;
  4. promuovere iniziative educative sul tema della tutela della biodiversità;
  5. promuove l’acquisizione e la divulgazione di informazioni sullo stato delle razze autoctone di interesse zootecnico.

Art.4

L’Associazione per il conseguimento delle finalità statutarie può organizzarsi, con apposito regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo, su base territoriale.

Art.5

Le risorse finanziare di RARE provengono:

  1. dalle quote Associative;
  2. dai contributi di Enti pubblici e privati e di persone fisiche;
  3. dai beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo;
  4. da ogni altra eventuale entrata per donazioni, elargizioni, contributi, etc.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art.6

Possono essere Soci persone fisiche, Enti ed Associazioni che condividano e perseguano le finalità statutarie di RARE.

I soci si distinguono in:

  1. ordinari (con diritto di voto)
  2. sostenitori (senza diritto di voto)
  3. simpatizzanti (senza diritto di voto)

E’ riservata al Consiglio Direttivo l’ammissione dei Soci ordinari. Un regolamento successivo determina le condizioni per l’iscrizione nelle categorie di soci ordinari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.

Art.7

La decadenza da Socio avviene per volontarie dimissioni, per morosità o per svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell’Associazione. In quest’ultimo caso la decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo.

Art.8

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori.

Art.9

L’assemblea è costituita dai soli Soci ordinari iscritti nell’anno precedente e che siano in regola con il versamento della quota sociale. L’assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei soci ordinari.

Art.10

L’Assemblea ordinaria delibera in merito:

  1. alla relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno precedente;
  2. al bilancio consuntivo del precedente anno con relazione dei Revisori dei Conti;
  3. al bilancio preventivo;
  4. alla nomina delle cariche sociali previste nel presente Statuto.

Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei ¾ dei soci. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio con delega conferita per iscritto.

Art.11

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membrie nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Art.12

Il Consiglio Direttivo è investito dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta il compito deliberare su tutte le operazioni che potranno o dovranno essere poste in atto per raggiungere gli scopi dell’Associazione e ne cura l’esecuzione; delibera sull’espulsione dei soci in caso in cui il loro comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi dell’Associazione; redige appositi regolamenti dei gruppi di lavoro costituiti su base territoriale. Propone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo.

Art.13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli:

  1. convoca il Consiglio Direttivo;
  2. presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci fissandone l’ordine del giorno
  3. sovrintende all’amministrazione della Associazione ed assicura l’osservanza di norme di legge dello statuto.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Art.14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto di tre membri, due effettivi, uno supplente, eletti ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei votanti; i componenti possono essere rieletti. Esso ha il compito di controllare la gestione finanziaria e la regolare tenuta delle scritture contabili, di esprimere il proprio parere sui bilanci accompagnandolo con una relazione, di effettuare verifiche di cassa.

Art.15

L’anno sociale corrisponde all’anno solare e l’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e va approvato entro marzo dell’anno successivo.

Art.16

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizione di Legge.

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ultimo aggiornamento: 27.01.2009