Roma 26 marzo 2011

Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA

RARE – RAZZE AUTOCTONE A RISCHIO DI ESTINZIONE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 (denominazione)

E’ costituita con il nome di RARE – Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione, denominata anche Associazione RARE, una Associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale, apartitica che persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura, con particolare riferimento alle razze di interesse zootecnico italiane a limitata diffusione.

Art. 2 (sede)

L’Associazione ha sede legale nel luogo di residenza del Presidente pro tempore.

Art. 3 (scioglimento)

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Nazionale propone all’Assemblea Nazionale lo scioglimento dell’Associazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l’esaurimento della liquidazione a favore di altre Associazioni o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo II – Finalità dell’Associazione

Art. 4 ( Finalità)

Le finalità di RARE sono la conservazione e la tutela della biodiversità animale tramite:

  • la conservazione delle specie e delle razze italiane di interesse zootecnico, e in particolare di quelle a rischio di estinzione e a limitata diffusione;
  • la valorizzazione delle attività zootecniche realizzate con tecniche rispettose della conservazione delle razze, dell’ambiente di allevamento e dell’uomo;
  • la lotta all’inquinamento, allo spreco ed all’uso irrazionale delle risorse naturali e dei prodotti di origine animale;
  • la promozione culturale sui temi sopracitati.

Lo scopo finale di RARE è fermare e far regredire il processo di estinzione delle razze domestiche italiane di interesse zootecnico.

 Al fine di specificare e adattare ulteriormente le finalità di RARE, il Consiglio Nazionale elabora e aggiorna, nei limiti di cui sopra, la missione di RARE.

 RARE svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità. L’Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 (Attività istituzionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del presente statuto, RARE svolge le seguenti attività istituzionali in Italia:

  • promozione e sostegno delle attività allevatoriali con razze autoctone;
  • collaborazione alla ricerca scientifica nel campo della conservazione delle razze;
  • gestione diretta o indiretta di animali appartenenti a razze autoctone anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Istituzioni e persone;
  • consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo per la tutela e la gestione delle razze autoctone e del loro ambiente di allevamento, anche legato alla valorizzazione dei prodotti derivati, all’utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all’inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
  • proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di conservazione delle razze autoctone ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti coerenti con le finalità di cui all’art. 4;
  • attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela delle razze autoctone;
  • promozione dell’organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti la conservazione delle razze autoctone e al loro ambiente di allevamento;
  • promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi.

Art. 6 (Strumenti)

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali, RARE utilizza i seguenti strumenti:

  • programma, sviluppa ed esegue campagne, progetti, studi e ricerche nel campo della tutela e della valorizzazione delle razze autoctone;
  • raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all’Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e privati e di organismi nazionali ed internazionali per i programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i legati e i lasciti testamentari;
  • acquisisce in affitto, concessione o proprietà animali appartenenti a razze a rischio di estinzione al fine di preservarle da eventuali minacce, e strutture necessarie alla conduzione di programmi di conservazione ed educazione ambientale;
  • mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
  • stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
  • organizza corsi di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie e coordina e promuove attività di educazione ambientale anche coinvolgendo docenti ed educatori.

Titolo III – I Soci

Art. 7 ( Ammissione – Categoria di soci)

Coloro che condividono le finalità di RARE possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell’Associazione.

I soci si distinguono in:

a) aventi diritto al voto (Ordinari)

b) non aventi diritto al voto (Sostenitori e Simpatizzanti)

Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota minima associativa di ciascuna categoria.

L’ammissione a Socio Ordinario è riservata al giudizio del Consiglio Direttivo. Per l’ammissione a Socio Ordinario è necessario essere maggiorenni; il candidato deve essere presentato al Consiglio Nazionale da almeno 2 Consiglieri Nazionali.

I Soci Ordinari hanno diritto ad un solo voto nell’Assemblea Nazionale .

L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Tutti i Soci Ordinari possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell’Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi e con le finalità di RARE o che ne danneggi gravemente l’immagine può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale.

Ogni socio può partecipare alle attività dell’Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso la sua attività non darà diritto ad alcun compenso.

 Art. 8 ( Acquisizione della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio di RARE si acquisisce all’atto del pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualifica di socio cessa a seguito di dimissioni che potranno manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale o a seguito di esclusione di cui agli artt. 8 e 24. L’ Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalla norme vigenti. 

Titolo IV – Gli Organi

 Art. 9 ( Indicazione degli organi)

Gli organi nazionali dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea nazionale
  2. Il Consiglio Nazionale
  3. Il Presidente e il Vice Presidente
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 ( Incompatibilità)

Gli incarichi negli organi statutari sono incompatibili con incarichi di rappresentanza e/o esecutivi in partiti, organizzazioni politiche e sindacati.

E’ obbligo dei Consiglieri Nazionali dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi invitando il Consiglio Nazionale a deliberare in merito e proponendo le proprie dimissioni ove necessario. In caso di candidatura ad una delle cariche di cui all’art.10 è obbligo del candidato segnalare eventuali  potenziali conflitti di interessi all’atto della candidatura.  Non sono ammessi cumuli di cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 11 ( L’Assemblea Nazionale)

All’Assemblea nazionale, indetta in sessione ordinaria almeno una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario (31 marzo) per l’approvazione dell’attività e del bilancio consuntivo e preventivo e per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale,  hanno diritto di partecipare tutti i Soci.

All’assemblea, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Soci Ordinari, hanno diritto di partecipare tutti i soci.

La convocazione dell’Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente di RARE per lettera, a mezzo di avviso pubblicato nel periodico di RARE, e/o via email; contiene l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di adunanza, anche di un’eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto, senza possibilità di delega dello stesso a terzi.

Art. 12 (Funzioni)

L’Assemblea Nazionale:

  • approva le modifiche allo Statuto, all’Atto costitutivo e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Nazionale
  • approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente;
  • approva il bilancio preventivo e la relazione del Presidente;
  • indica le linee generali di indirizzo delle attività dell’associazione;
  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nomina i membri del Consiglio Nazionale;
  • delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
  • approva lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente di RARE. Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

 Per la partecipazione all’Assemblea non sono ammesse deleghe.

 Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea oltre quelli pubblicati all’atto dell’avviso di convocazione.

Capo II   Il Consiglio Nazionale

 Art. 13 (Composizione, durata, regole di funzionamento)

Il Consiglio Nazionale è composto da minimo 5 e massimo 13 consiglieri Soci Ordinari di RARE. Vengono eletti dall’Assemblea Nazionale tra una lista composta di almeno 14 nomi.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Un Consigliere non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi. Al termine del terzo mandato, un Socio Ordinario può ricandidarsi alla carica di Consigliere Nazionale dopo un periodo di almeno un anno.

Il Consigliere che intende recedere dall’incarico di Consigliere nazionale o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente Nazionale. Il recesso e le dimissioni hanno effetto al momento dell’accettazione da parte del Consiglio Nazionale, comunicata tramite il Presidente.

Un consigliere nazionale decade quando non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio; viene sostituito automaticamente dal primo dei candidati non eletti. In assenza di altri candidati, il Consiglio resta in carica fino a fine mandato.

Un consigliere nazionale decade altresì e viene sostituito, nella prima seduta utile, dal primo dei candidati non eletti quando mette in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e del prestigio dell’Associazione o del Consiglio stesso o degli organi statutari; la decadenza viene pronunciata dal Presidente sentito il Consiglio Nazionale. 

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 3 volte all’anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 14 ( Funzioni)

Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, dell’amministrazione e dell’immagine di RARE, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:

  • elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
  • può costituire commissioni speciali consultive, ne nomina il Presidente ed i membri anche tra non soci;
  • può costituire un Comitato Scientifico, ne nomina il Presidente ed i membri anche tra i non soci;
  • nomina un Segretario e può revocarne la nomina a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti..
  • predispone il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione, ne indica le fonti di finanziamento e ne verifica l’attuazione;
  • determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
  • sovrintende i rapporti con altre Associazioni e Organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato;
  • controlla che l’amministrazione di RARE sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata  e rispetti il principio di equilibrio delle risorse finanziarie.
  • controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
  • controlla la correttezza dell’operato del Segretario per quanto riguarda la legalità degli atti e la buona amministrazione di RARE;
  •  elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Nazionale;
  • stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale;
  • stabilisce le categorie dei Soci e la quota Sociale minima;
  • delibera sull’ammissibilità dei Soci Ordinari
  • accetta e destina le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive

Il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare RARE nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

Capo III   Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 15

Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che sono pure Presidente e Vice Presidente di RARE.  Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale e ne predispone i rispettivi ordini del giorno. Svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Nazionale coadiuvato dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condividono gli ideali dell’Associazione.

Capo VII Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione del Consiglio Nazionale tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I membri vengono eletti dall’Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per altri 2 trienni.

Provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.

TITOLO V   Segretario

Art. 17

Il Segretario, nominato dal Consiglio Nazionale, risponde al Consiglio Nazionale e può essere membro del medesimo. È responsabile del controllo e della gestione del bilancio

Assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell’immagine di RARE secondo le direttive del Consiglio Nazionale

Opera per facilitare e consentire il corretto funzionamento degli organi dell’associazione garantendo la corretta applicazione dei regolamenti

TITOLO VII – Le risorse economiche

Art. 18 (Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote dei Soci
  • donazioni, legati e lasciti
  • proventi derivanti dalle attività connesse alle attività istituzionali;
  • beni immobili e mobili;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
  • entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
  • ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.

Art. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi.

Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d’investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Nazionale ritenga opportuno.

 E’ vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali.

Art. 20 ( Esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Nazionale convocata per l’approvazione del bilancio.