Ordinanza 4/2026 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana (PSA)

breve analisi dell’impatto sugli allevamenti semi-bradi e biologici e sulle razze suine autoctone

L’Ordinanza n. 4/2026 è consultabile sul sito di RARE (www.associazionerare.it).

L’Ordinanza, anche se non modifica radicalmente il sistema di prevenzione della PSA, introduce alcune novità che incidono soprattutto sugli allevamenti semibradi, biologici ed estensivi e sulle razze autoctone.

Di seguito sono sintetizzati i punti salienti emersi durante un incontro di RARE con rappresentanti di Slow Food, AIAB, Federbio, ARI e VSF

  1. Il semibrado diventa esplicitamente il bersaglio prioritario dei controlli

Con la vecchia Ordinanza, gli allevamenti semibradi erano già soggetti a biosicurezza rafforzata; tuttavia, sono erano sostanzialmente come una delle varie tipologie aziendali. Con l’Ordinanza 4/2026 compare più volte un riferimento agli allevamenti “semibradi”, che diventano oggetto prioritario di verifiche. Ad esempio: 1) i controlli devono essere effettuati con particolare riferimento agli allevamenti semibradi; 2) vengono richiamati sia nelle zone di restrizione sia nelle zone indenni. Con questa scelta normativa l’Amministrazione considera il semibrado come una categoria a maggior rischio.

  1. Il nuovo criterio dei 3 km

L’ art. 10 dell’Ordinanza 4/2026 introduce una disposizione che non era presente in questa forma nell’Ordinanza 7/2025. Se viene trovata una carcassa positiva entro 3 km da un allevamento semibrado, l’ASL può imporre: 1) la stabulazione immediata; 2) oppure lo svuotamento mediante macellazione; 3) oppure l’abbattimento preventivo; 4) oppure il trasferimento degli animali. Precedentemente  era prevista solamente la verifica preventiva della sicurezza dell’allevamento; con la nuova Ordinanza “anche se l’allevamento è sicuro, la semplice vicinanza ad una carcassa positiva può rendere incompatibile il mantenimento del semibrado.” viene eliminata la possibilità di valutazioni caso per caso da parte delle autorità locali. Le prescrizioni sono specifiche per allevamenti semibradi e inferiori a 50 capi.

  1. I piccoli allevamenti (<50 capi) diventano molto più vulnerabili

L’Ordinanza introduce una disciplina specifica. Gli allevamenti commerciali fino a 50 capi che ricadono entro 3 km da una carcassa positiva possono essere destinati allo svuotamento programmato. Ciò colpisce esattamente il modello tipico di allevamento biologico e/o di allevamento estensivo e in particolare le razze autoctone. I grandi allevamenti intensivi dispongono generalmente di strutture chiuse che consentono di rispettare più facilmente le prescrizioni; il piccolo allevamento all’aperto è invece quello maggiormente a rischio. In pratica, per gli allevamenti inferiori a 50 capi situati nell’area dei 3 km non esistono alternative operative. In assenza della possibilità di stabulare o trasferire gli animali, l’unica prospettiva diventa la macellazione

  1. Stop all’avvio nuovi allevamenti nelle zone di restrizione

L’articolo 10 dell’Ordinanza 4/2026 stabilisce che gli allevamenti vuoti alla data dell’Ordinanza non possono essere ripopolati, salvo deroga regionale. Questa disposizione rende molto difficile il ricambio generazionale, la riapertura di aziende e nuovi insediamenti biologici. In pratica, le aziende situate nelle aree di restrizione che sono state svuotate non potranno più essere ripopolate, anche quando abbiano realizzato tutti gli investimenti richiesti in materia di biosicurezza. Questa disposizione rende inutili gli investimenti effettuati grazie a PSR; dimostra implicitamente che la stessa biosicurezza non viene più considerata sufficiente a garantire la ripresa dell’attività e mette definitivamente in discussione il modello di allevamento estensivo.

  1. Rafforzamento del potere dell’ASL

Con la nuova Ordinanza compare in modo ricorrente la formula: “l’ACL, d’accordo con la Regione, sentito l’Osservatorio epidemiologico…”.  Il significato implicito è che molte decisioni vengono rimesse alla valutazione amministrativa caso per caso. Se da un lato ciò consente una certa flessibilità, dall’altro aumenta l’incertezza per gli allevatori, che possono trovarsi di fronte a decisioni diverse tra territori.

  1. Biosicurezza strutturale: sempre più orientata al modello intensivo

L’Ordinanza conferma il principio secondo cui se le carenze di biosicurezza non sono sanabili entro 15 giorni, l’allevamento viene avviato allo svuotamento. Per un allevamento intensivo, spesso la soluzione consiste nell’aggiunta di nuove infrastrutture. Per un allevamento estensivo, biologico e all’aperto, invece, alcune richieste possono essere incompatibili  con il modello produttivo stesso.

  1. Profilo di rischio degli allevamenti biologici

L’Ordinanza distingue gli allevamenti in semibrado, familiare, commerciale, da riproduzione e da ingrasso. Non cita e non distingue mai l’allevamento biologico dal tradizionale, l’allevamento di razze autoctone, i sistemi estensivi, le filiere certificate, i Presìdi Slow Food. Un allevamento industriale da 5.000 suini e un allevamento biologico di 30 suini di razza autoctona vengono ricondotti alla stessa logica sanitaria, con differenze legate soprattutto alla dimensione o alla tipologia strutturale, non al modello gestionale.

  1. Altre specie

L’Ordinanza in realtà non è solo rivolta al settore suinicolo e alla PSA. Essa prevede anche misure per l’alpeggio, la transumanza e il pascolo vagante. Per queste tipologie è resa obbligatoria non solo la disinfezione dei mezzi di trasporto, ma anche la tosatura e il lavaggio degli animali prima della movimentazione (senza accenno ai costi aggiuntivi….) “Il pascolo vagante di greggi da e verso le zone soggette a restrizione II e III è consentito solo previa specifica richiesta dell’operatore alle ACL competenti sui comuni di partenza e di destino. La movimentazione può essere autorizzata solo dopo il parere favorevole di entrambe le ACL a seguito di valutazione della situazione epidemiologica del pascolo di destino e richiesta di applicazione di specifiche misure di riduzione del rischio in accordo all’allegato 2 della presente Ordinanza”

  1. Nessuna tutela per le razze autoctone

Più interventi sottolineano come l’Ordinanza non distingua in alcun modo gli allevamenti custodi di biodiversità. Questo rischia di compromettere anni di lavoro sulla conservazione delle razze locali.

Considerazioni

Anche se restano sostanzialmente invariati: 1) i requisiti strutturali di biosicurezza; 2) il sistema delle zone di restrizione; 3) le regole europee sulle movimentazioni; 4) l’obbligo di recinzioni; 5) i controlli veterinari; 6) i campionamenti, questa Ordinanza concentra gli obblighi più restrittivi su tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità delle produzioni biologiche, estensive e con razze autoctone, determinando un effetto potenzialmente sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Oltre il 90% degli allevamenti semibradi italiani ha consistenze inferiori a 50 capi e gran parte delle razze autoctone sono allevate proprio con sistemi estensivi o semibradi; il biologico impone, salvo deroghe eccezionali, l’accesso degli animali agli spazi esterni.  Ne consegue che una misura apparentemente neutra produce effetti quasi esclusivamente su un determinato modello produttivo (semibrado e <50 capi), senza che l’ordinanza preveda una valutazione del rischio specifica o criteri di proporzionalità.

Dal punto di vista politico e tecnico, questa Ordinanza offre argomenti solidi per sostenere che il legislatore stia progressivamente orientando il sistema verso modelli più confinati. Prima l’azienda doveva dimostrare di rispettare le norme di biosicurezza; adesso anche un’azienda conforme può subire limitazioni se si trova in un’area considerata epidemiologicamente a rischio. Ciò è dimostrato osservando almeno quattro criticità: 1) l’assenza di una valutazione del rischio specifica per i sistemi biologici ed estensivi; 2) l’introduzione della soglia dei 3 km, che può rendere impraticabile il semibrado anche quando l’azienda è conforme sotto il profilo della biosicurezza; 3) il possibile effetto sproporzionato sui piccoli allevamenti (≤50 capi), che rappresentano gran parte delle produzioni di qualità e delle razze locali; 4) la mancata considerazione del valore ambientale, paesaggistico e di conservazione della biodiversità di questi allevamenti.

La rete delle Associazioni di cui fa parte RARE negli ultimi anni la rete delle associazioni ha cercato ripetutamente un confronto costruttivo con la struttura commissariale, presentando proposte tecniche, osservazioni motivate, pareri veterinari, contributi scientifici e appelli pubblici. Tali contributi non hanno mai ricevuto risposte sostanziali. Da qui la convinzione condivisa che sia necessario modificare il livello dell’interlocuzione istituzionale. Verrà proposta la costruzione di una coalizione ampia capace di coinvolgere organizzazioni agricole, associazioni ambientaliste, associazioni della pastorizia, soggetti della società civile e mondo accademico per spostare il confronto sul piano politico nazionale ed europeo. Il tema non riguarda soltanto la PSA ma il modello di agricoltura e di presidio del territorio che si intende sostenere. Il 65% degli allevamenti italiani ha meno di 50 capi….